Il primo modulo illustrerà i principi della recente riforma del giudizio in cassazione, ispirati alla chiarezza e sintecitità degli atti, al fine di evitare sanzioni di inammissibilità e la rivisitazione del principio di autosufficienza alla luce della giurisprudenza comunitaria (sentenza Succi) ed agli ultimo orientamenti della giurisprudenza di legittimità . Verranno anche illustrate le modifiche ai vari termini processuali per il deposito delle conclusioni del procuratore generale e delle memorie delle parti e l’obbligo di deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici. Rilevanti anche le modifiche al ricorso introduttivo e al controricorso con riferimento alla elezione di domicilio e al deposito del ricorso. Saranno esaminate le modifiche processuali relative alla unificazione dei riti camerali di legittimità, il procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e il rinvio pregiudiziale in Cassazione Si orienterà il professionista nella scelta, nel caso di procedimento accelerato, tra optare per la richiesta di camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. Saranno suggerite le tecniche per una corretta redazione del ricorso in materia civile e tributaria per evitare i più ricorrenti vizi che conducono alla inammissibilità del ricorso: la mancanza di autosufficienza e la errata prospettazione dei motivi di ricorso Gli iscritti al modulo potranno partecipare, senza oneri aggiuntivi alla prova pratica in gruppi di lavoro, che si svolgerà sabato. Con la redazione dei motivi di un ricorso per cassazione, con discussione immediata in aula, da parte dei partecipanti in presenza e in modalità individuale per i partecipanti da remoto.
Il secondo modulo tratterà dei vizi più ricorrenti e sulle relative corrette modalità di censura sub. art. 360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. nonché della redazione del controricorso e del ricorso incidentale Particolare attenzione sarà dedicata alla riforma del giudizio di cassazione con riguardo al controricorso anche con riferimento alla entrata in vigore del processo telematico obbligatorio Una sessione sarà dedicata alla corretta proposizione della rinuncia al ricorso (che può determinare l’estinzione o l’inammissibilità del ricorso con i relativi riflessi sulle spese processuali) e alla procedura di correzione dell’ errore materiale anche con riguardo alla possibilità di scambio di files informatici. Gli iscritti al modulo potranno partecipare, senza oneri aggiuntivi alla prova pratica in gruppi di lavoro, che si svolgerà sabato. Con la redazione dei motivi di un ricorso per cassazione, con discussione immediata in aula, da parte dei partecipanti in presenza e in modalità individuale per i partecipanti da remoto.
Il terzo modulo avrà per oggetto il giudizio di rinvio, esaminato in tutte e sue sfaccettature tra le quali gli effetti della mancata riassunzione, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio e le facoltà delle parti, la possibilità di riproporre le questioni assorbite, i rapporti tra il giudizio di rinvio e il giudicato esterno. Verranno anche esaminati i presupposti di ammissibilità del ricorso per revocazione sia con riferimento alla fase rescindente che rescissoria. Ci si soffermerà, alla luce della recente riforma del giudizio di cassazione, sulla nuova figura di revocazione avverso le sentenze passate in giudicato il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione e sulla perdurante o meno necessità di notifica del controricorso nel giudizio di revocazione . Sarà anche oggetto di trattazione il principio di consumazione dell'impugnazione con riguardo alla revocazione, l’ammissibilità o meno del ricorso per revocazione in caso di travisamento delle prove, travisamento delle risultanze della consulenza tecnica, l’erronea valutazione dei motivi del ricorso , l’errore sul contenuto degli atti processuali, la non comprensione dei motivi di ricorso, l’omessa valutazione di scritti difensivi, l’omesso rilievo della tardività del ricorso, l’errore di fatto sugli atti "interni" al giudizio di legittimità, l’errata interpretazione di precedenti giurisprudenziali e la mancata comunicazione dell'avviso di udienza alla parte costituita. L’ultima sessione sarà riservata alla prova pratica con immediata discussione in aula.
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